Cosa dice la legge e quali sono i compiti del RSPP
La definizione giuridica del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
La figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) è prevista dal Decreto Legilativo n.81 del 2008, meglio conosciuto come Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.
Il testo raccoglie la complessa normativa italiana in materia di sicurezza sul lavoro e nell’art.2 definisce le figure professionali che gravitano negli ambienti di lavoro: dipendenti, dirigenti, preposti e ovviamente anche il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione il cui ruolo può, nei casi previsti dalla legge, essere assegnato anche al datore di lavoro stesso.
L’art.2 recita a proposito del RSPP: “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”.
Il datore di lavoro è obbligato a nominare una persona che si occupi di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Quando il datore di lavoro può essere anche RSPP
L’art. 34 del Testo Unico stabilische che il datore di lavoro può ricoprire l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nel caso di:
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aziende fino a 30 dipendenti,
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imprese zootecniche o agricole fino a10 dipendenti,
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aziende ittiche con meno di 20 dipendenti,
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tutte la altre aziende non catalogate fino ad un massimo di 20 dipendenti.
Negli altri casi il datore di lavoro è obbligato a nominare un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione scegliendolo tra i suoi dipendenti oppure affidandosi ad un consulente esterno.
La formazione
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione deve essere in possesso della capacità e dei requisiti professionali necessari per svolgere il suo compito, deve quindi aver ricevuto una formazione adeguata e deve essere costantemente aggiornato in materia di sicurezza sul lavoro.
Requisiti e compiti del RSPP sono definiti dall’art.32 e dall’art.33 del Testo Unico.
In base all’art.32 il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione deve:
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aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore e aver frequentato un corso di formazione per ricoprire tale ruolo,
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se in possesso di un diploma di laurea tra quelli previsti dal Testo è esonerato dalla presenza obbligatoria a un corso di formazione;
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se invece la persona scelta ha già ricoperto per minimo sei mesi lo stesso incarico in un’altra azienda certificata dal datore di lavoro può anche non avere il diploma di scuola superiore.
Tra i compiti principali del RSPP definiti dall’art.33 vi è l’individuazione dei rischi.
A tal fine l’incericato deve lavorare di concerto con il datore di lavoro per collaborare alla stesura del Documento di valutazione dei rischi che deve essere stilato obbligatoriamente per legge, pena l’assegnazione di sanzioni.
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione deve inoltre studiare misure atte ad assicurare la sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e verificarne la loro corretta applicazione.